
La convocazione dell’assemblea condominiale può essere inviata tramite la sola comunicazione sul sito internet del condominio?
No. La convocazione dell’assemblea deve rispettare modalità precise stabilite dalla legge e non può essere affidata soltanto a strumenti digitali come il sito web del condominio, pur se previsti dal regolamento condominiale.
Lo ha chiarito il Tribunale civile di Lecce con la sentenza n. 2237 del 15 luglio 2025, annullando una delibera assembleare perché l’avviso di convocazione era stato pubblicato solo nelle aree riservate del sito internet del condominio. I giudici hanno ribadito che le modalità di convocazione sono tassative e non si possono modificare nemmeno con una delibera assembleare o con il regolamento.
Gli artt. 66 e 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabiliscono che la convocazione è valida solo se inviata tramite raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax oppure consegna a mano purché la ricezione sia documentata, per esempio con la firma per ricevuta.
Ogni altra forma di comunicazione (come la pubblicazione sul sito del condominio o l’invio di una semplice e-mail) può avere valore informativo o preparatorio, ma non è sufficiente a garantire la regolare convocazione dell’assemblea.
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