
Hai bisogno di consultare documenti condominiali, anche relativi alle gestioni passate? L’amministratore deve garantirne l’accesso e permetterti di ottenerne una copia, ma non è obbligato a spedirli a domicilio. Vediamo cosa prevede la normativa.
“Ho bisogno di documenti relativi a gestioni passate e vorrei riceverli a casa. L’amministratore è obbligato a inviarmeli?”
No. Il condomino ha diritto di consultare ed estrarre copia della documentazione condominiale, compresa quella relativa alle gestioni precedenti, ma l’amministratore non è obbligato a inviarla al domicilio di chi lo richiede. L’art. 1130-bis del Codice Civile riconosce ai condòmini il diritto di prendere visione dei documenti e di ottenerne copia a proprie spese. L’amministratore può mettere la documentazione a disposizione presso il proprio studio, concordando modalità e tempi di consultazione che non ostacolino la sua normale attività.
Questo significa che l’accesso agli atti deve essere garantito, ma il condomino non può pretendere che l’amministratore metta da parte altre urgenze per riceverlo dall’oggi al domani.
Naturalmente nulla vieta che i documenti vengano trasmessi via e-mail, caricati nell’area riservata del condominio o inviati con altre modalità.
Tuttavia, salvo specifici accordi, non c’è un obbligo di spedizione al domicilio del condomino: se l’amministratore acconsente a spedirli, i costi vivi di stampa e di invio saranno totalmente a carico di chi li richiede.
A cura di Pietro Tasca – @amministrazionitasca
